Una corretta gestione dei rifiuti comporta il rispetto di una serie di adempimenti normativi, così come previsti dal D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico ambientale).
Definizioni (art. 183 D. Lgs. 152/2006):
rifiuto
qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi
rifiuto pericoloso
rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/2006
produttore di rifiuti
il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)
deposito temporaneo
il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti
Classificazione (art. 184 D. Lgs. 152/2006):
I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
rifiuti speciali
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/ 2014 della Commissione nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio.
I diversi tipi di rifiuto inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto.
I rifiuti contrassegnati nell’elenco con un asterisco ” * ” sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
I rifiuti prodotti devono essere “raggruppati” nel luogo di produzione in attesa di essere conferiti a recupero/smaltimento.
Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti che non possono essere miscelati/mischiati/accantonati in uno stesso contenitore.
Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare un limite temporale (massimo 3 mesi) o un limite volumetrico (massimo 30 m3, di cui 10 m3 di rifiuti pericolosi); in questo caso i rifiuti devono essere avviati a recupero/smaltimento e entro 1 anno dalla produzione.